
Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021 è dichiarato – nell’intero territorio comunale – lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, ovvero sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, nonché, orti, parchi e giardini pubblici e privati.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le aree suddette è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell’evento.
- 2. E’ tassativamente vietato – durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi – nelle aree individuate al punto 1 di:
- bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole ovvero la combustione di residui vegetali forestali anche ai sensi del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
- 3. I proprietari ed i conduttori – a qualsiasi titolo – di aree boscate, hanno l’obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive – di larghezza almeno di 5 metri – lungo tutto il perimetro dell’area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti.
- 4. I proprietari e conduttori – a qualsiasi titolo – di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali ecc nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l’obbligo di provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali.
- I soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono, inoltre, provvedere – a propria cura e spese – a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti – che possano costituire veicolo di incendio – ai fini della tutela della pubblica incolumità.
- I gestori delle strade di ogni ordine e tipo, nonché, i gestori delle linee ferrate, che attraversano il territorio comunale devono provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di almeno 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione.
- I Comandi Militari devono adottare, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.
- I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
- Sono, altresì, fatti salvi tutti i divieti ed obblighi di cui agli artt. 75 e 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, ovvero, dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, dell’art. 178-bis del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché degli artt. 449 e 650 del C.P. Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
DISPONE
– che le Autorità locali competenti cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:
Vigili del Fuoco n. telef. 115
Carabinieri Forestale Salerno n. telef. 089 5647600
Polizia Municipale – Centrale Operativa n. telef. 089/663111 – 089/753822
Polizia Provinciale n. telef. 0893078111
Stazione Carabinieri Salerno n. telef. 089 225680
Carabinieri Comando Provinciale Di Salerno n. telef. 089 307 2000
Polizia di Stato n. telef. 089 613111
– Le Forze di Polizia – sopra individuate – sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
– il Comando di Polizia Municipale/Protezione Civile – compatibilmente con le risorse umane e strumentali in dotazione – provvederà ad organizzare:
- le attività di ricognizione, avvistamento ed allarme per incendi boschivi sul territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente;
- comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale, alla competente Unità Operativa Dirigenziale “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Salerno;
- sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando la resilienza dei territori interessati;
RENDE NOTO
– che la presente Ordinanza sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Salerno, sul sito web del Comune di Salerno all’indirizzo http://www.comune.salerno.it nonché tramite gli organi di comunicazione dello stesso Comune.
M A N D A
Ai Dirigenti delle Strutture Comunali, Ambiente, Mobilità Urbana e Trasporti, Polizia Municipale, Polizia Municipale – Protezione Civile, allo Staff Sindaco, alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Stazione di Salerno; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Gruppo Carabinieri Forestali di Salerno; al Comando Polizia Provinciale di Salerno, ai Carabinieri Comando Provinciale Di Salerno, alla Questura di Salerno.
Il Sindaco
Redazione