
RILEVATO
– che il report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) n. 23 del 20 ottobre 2020
(settimana 12-18 ottobre 2020) riporta per la regione Campania un rischio alto – scenario 3
– che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia
dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua dei contagi a livello regionale, pur in presenza di un
significativo incremento delle capacità di testing;
– che la media giornaliera di casi positivi calcolata nel territorio regionale della Campania per la
settimana 12-18 ottobre è risultato essere pari a 1129 e per la settimana 19-25 ottobre si attesta a n.
1888;
– che è in costante aumento, altresì, la percentuale dei pazienti che necessita di un alto grado di
intensità di assistenza e cura;
– che, in data 29 ottobre 2020, è stato rilevato un numero di soggetti positivi al virus pari a 3.103, in
ulteriore incremento rispetto a quelli rilevati nei giorni scorsi, e un numero di soggetti sintomatici
parimenti in aumento;
– che l’Unità di crisi regionale ha comunicato in data odierna, sulla scorta della competente
istruttoria, l’unanime avviso secondo cui la situazione pandemica registrata all’attualità su scala
regionale impone la conferma delle previsioni di cui alla menzionata ordinanza n.85/2020 in
scadenza al 31 ottobre 2020;
RITENUTO
che quanto sopra esposto, tenuto conto dell’esigenza di contenere l’ulteriore aumento dei cluster di
contagio rilevati nel territorio regionale, che avrebbe conseguenze gravissime anche sul sistema
sanitario pubblico regionale dei posti letto- in corso di ulteriore implementazione ma tale da non
poter sostenere, a breve, un trend ulteriormente crescente dei contagi- occorre determinarsi in
conformità con quanto rappresentato dall’Unità di Crisi regionale, salve ulteriori determinazioni
all’esito della verifica quotidiana dell’andamento epidemiologico;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33
del 2020;
emana la seguente
ORDINANZA
1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e
fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di
contenimento e prevenzione dei contagi:
1.1. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e
comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli
altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento
previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30
è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono
esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti,
assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque
ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;
1.3 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o
residenza, se non strettamente necessario.
In ogni caso:
- a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo dilavoro;
- b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio
abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono
consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,
scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti
connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali
ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni
italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);
1.4 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai
sensi del punto 1.3 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto
producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa,
si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’
da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la
chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo
di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le
sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale, all’irrogazione della sanzioni, principali e
accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il
supporto dell’Avvocatura regionale.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione, all’ANCI
Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Redazione